Ecobonus e risparmio energetico

Nel Ddl della Legge di Bilancio 2019 è contenuta la proroga dell’ecobonus per il prossimo anno che consente di detrarre le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico presso la propria casa.

Per i condomini l’ecobonus è valido fino al 31 dicembre 2021 e arriva fino all’85%, soprattutto se i lavori di miglioramento si abbinano a quelli antisismici.

Per le singole unità immobiliari la detrazione Irpef varia dal 50% al 65%.

Tra gli interventi di efficientamento energetico che possono beneficiare delle detrazioni Irpef del 50% rileviamo i seguenti:

  • Acquisto e installazione di caldaie a biomassa;
  • Acquisto e installazione di caldaie a condensazione ad efficienza più bassa;
  • Acquisto e posa di finestre ed infissi;
  • Acquisto e posa di schermature solari.

Tra gli interventi che possono beneficiare delle detrazioni Irpef del 65% rileviamo i seguenti:

  • Installazione di pannelli solari per la produzione dell’acqua calda;
  • Sostituzione di boiler tradizionali con sistemi a pompa di calore;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe superiore alla A e dei relativi impianti di regolazione;
  • Acquisto e installazione di micro cogeneratori (sempre come sostituzione di altri impianti tradizionali esistenti);
  • Acquisto e installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione (domotica).

La detrazione spetta a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico, quindi:

  • persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile;
  • titolari di partita IVA esercenti arti e professioni;
  • contribuenti con redditi d’impresa quali persone fisiche, società di persone, società di capitali a cui spetta detrazione sull’IRES;
  • associazioni tra professionisti;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Si ricorda inoltre che la detrazione per le spese di risparmio energetico può essere fruita anche dai familiari conviventi del soggetto che detiene o possiede l’immobile oggetto dell’agevolazione.