Ecobonus al 110%: contributi per la riqualificazione energetica

L’ecobonus al 110% finanzia lavori di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico e promette di ristrutturare casa senza spendere un euro!
L’agevolazione è prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio: è una detrazione al 110% che si applica a determinate tipologie di lavori edilizi effettuati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione, il Senato ha votato la fiducia al Governo sul disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio (DL 34/2020), confermando senza alcuna modifica, il testo approvato dalla Camera dei Deputati l’8 luglio.

Ecobonus, al 110%, a chi spetta

L’ecobonus è indirizzato a tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale
  • tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.

Potrà essere richiesto il beneficio, precisiamo, per massimo due unità immobiliari, fatte salve le detrazioni sugli interventi realizzati nelle aree comuni degli edifici, che restano pressoché senza limitazioni.

Ecobonus, al 110%, come funziona

L’ecobonus 2020 – 2021 funziona in due modi, secondo quanto previsto dal decreto rilancio:

  • con la detrazione che permette di recuperare le spese fatte tra il 2020 e il 2021 nella dichiarazione dei redditi, spalmate su 5 rate, una ogni anno, dello stesso importo;
  • con uno sconto immediato in fattura, da parte di chi fa i lavori. Di fatto si pagherà zero. Il fornitore potrà poi recuperare la somma sotto forma di credito di imposta o cedere il tax credit ad altri, anche alle banche.

Ecobonus, al 110%, aree di intervento

In particolare si può richiedere l’ecobonus al 110% per:

  • l’isolamento termico della parte esterna dell’edificio (il “capotto termico”). Le superfici interessate dai lavori devono essere più del 25% del totale, per una spesa massima di 60 mila euro a unità abitativa. Quindi se ci si trova in un condominio questa cifra va moltiplicata per il numero di appartamenti (i limiti di spesa saranno definiti dal decreto attuativo);
  • sostituzione della caldaia centralizzata in un condominio con un impianto che sia almeno di classe A, a pompa di calore e sistemi ibridi e geotermici, anche abbinati all’installazione di pannelli fotovoltaici. Il tetto massimo di spesa è di 30 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative;
  • sostituzione della caldaia in abitazioni unifamiliari con un impianto di classe A o superiore, a pompa di calore e sistemi ibridi e geotermici, anche insieme all’installazione di pannelli fotovoltaici. La spesa massima detraibile è 30 mila euro.

La detrazione del 110% sarà fruibile per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Si possono far ricadere sotto l’ombrello dell’aliquota al 110 per cento anche altre tipologie di lavori finalizzate all’efficientamento energetico, come l’installazione di pannelli solari o di pavimenti e pareti, ma con una condizione: questi devono essere eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi sopra descritti.

L’ammontare complessivo delle spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici non deve superare 48 mila euro e il limite di spesa è di 2.400 per ogni kW di potenza .

Per poter usufruire del super bonus però ci sono dei vincoli: il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una, sempre riconosciuta tramite Ape.

Ecos è già pronta per consentire il progetto degli interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione antisismica che ricadono nel Superbonus 110% approvato dal Decreto Rilancio ed è costantemente aggiornata sugli sviluppi normativi.