Superbonus 110%: l’incentivo vale anche per le tende solari

Con la stagione estiva in arrivo si pensa al rinnovo di veneziane, tende a braccio, tende a rullo sia per portefinestre che finestre, al fine di evitare il rischio di surriscaldamento dell’abitazione.  Anche questa spesa è agevolabile con le detrazioni fiscali.

Il Decreto legge Rilancio ha introdotto il Superbonus al 110%, la possibilità di detrarre dall’Irperf, dovuta in cinque anni, le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per tutti gli interventi specifici volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) che consentono la riduzione di due classi energetiche dell’edificio. L’ecobonus per le tende da sole rimane comunque un buon contributo per migliorare anche l’isolamento termico.

Tende da sole

Come fruire del superbonus al 110% per le tende da sole? Il Governo Italiano, con la Legge di Bilancio, ha confermato anche per l’anno solare 2020, dunque fino al 31 dicembre 2020, il beneficio fiscale che consente di detrarre in dichiarazione dei redditi il 50% dell’importo sostenuto fino ad un massimo di €60000.

Quali sono le tende che possono fruire dell’agevolazione fiscale?

Le tende installate devono rispondere a determinati requisiti:

  • Essere fissate in modo stabile all’edificio (non quindi liberamente montabili e smontabili all’occasione)
  • Proteggere una superficie vetrata (finestra, porta vetrata) non esposta a nord
  • Essere regolabili, ossia permettere all’utente di gestirle in funzione della radiazione solare (alzare/abbassare, aprire/chiudere)
  • Rispettare le normative nazionali e locali in materia di efficienza energetica
  • Essere provviste di marcatura CE e DoP (Dichiarazione di Prestazione)

Chi ne può usufruire

I contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto dell’intervento. I titolari di reddito d’impresa possono dedurre fiscalmente la quota di ammortamento della spesa sostenuta al netto dell’IVA (detraibile) ed inoltre beneficiare della presente detrazione.

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli inquilini;
  • i titolari di diritto reale sull’immobile;
  • coloro che hanno l’immobile in comodato;
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

L’Enea stabilisce i requisiti

Al termine dei lavori e dei pagamenti delle fatture relative, occorre  inviare i documenti all’ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori, tramite l’apposito sito web:  https://www.pratiche-edilizie.it/bonus-detrazioni-fiscali/bonus-schermature-solari/
La documentazione tecnica e amministrativa va conservata.